Incidenti causati da buche e cattiva manutenzione delle strade

Nicola Spadavecchia e Roberto Sgherza, Avvocati
Alcune nozioni da tener presenti nella malaugurata ipotesi di un sinistro causato dalla cattiva manutenzione delle strade
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In questo caldo mese di agosto, in cui la percezione dei pericoli quando si cammina per strada può fare brutti scherzi, proviamo ad occuparci del tema dei sinistri causati dalla cattiva manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dell’automobile che, percorrendo una via cittadina, passi sopra una buca profonda con conseguente esplosione di uno pneumatico; oppure al caso del pedone che, transitando sul marciapiede, inciampi in una breccia o in una mattonella sconnessa sul pavimento, così cadendo e procurandosi delle lesioni.

In questi casi, è ben possibile richiedere il risarcimento del danno all'Ente proprietario (Comune, Provincia, etc.) del bene demaniale di cui trattasi, il quale, infatti, come riconosciuto da ultima prevalente giurisprudenza, nella qualità di custode del bene suddetto, ai sensi dell’art. 2051 c.c. “è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia”.

A mente dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che nel corso dei decenni hanno conosciuto una evoluzione non sempre coerente e talora contraddetta da pronunce difformi, perché l’Ente sia tenuto al risarcimento debbono sussistere alcuni requisiti:

1) il c.d. rapporto di custodia tra l’Ente e la strada: in altri termini, occorre verificare se sul tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro l’Ente proprietario avesse un effettivo potere di controllo (in considerazione della elevata, talvolta smisurata, dimensione dei beni demaniali) e, dunque, potere (ed obbligo) di percepire e conoscere le condizioni dei luoghi e di eliminare tempestivamente quel determinato pericolo (buca o sconnessione che fosse), che si è poi tramutato in un danno reale per l’utente/cittadino;

2) il rapporto di causa – effetto tra l’anomalia esistente sulla strada e l’evento dannoso: occorre cioè dimostrare la dinamica dell’incidente e la sua derivazione causale dalla buca (o altra insidia) sul bene demaniale.

Un tempo la giurisprudenza (che pure oggi, però, come sopra anticipato, non esita sporadicamente a rispolverare vecchi orientamenti cui è evidentemente affezionata) richiedeva anche che l’anomalia (la buca, la spaccatura nel marciapiede, etc.) fosse collocata in modo da non essere visibile oggettivamente (ad esempio, perché in qualche modo camuffata o perché il sinistro si verificava in orari notturni ed in assenza di adeguata illuminazione pubblica) e, quindi, percepibile dall’utente. Era l’orientamento c.d. della “insidia o trabocchetto stradali” (oggi meno ricorrente nelle sentenze dei giudici), sulla base del quale il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare, oltre alla dinamica del fatto, anche la difficoltà (nei termini appena accennati) nella percezione del pericolo, prova questa particolarmente complessa da fornire e da interpretare.

Oggi, invece, è generalmente riconosciuto che la responsabilità per il sinistro vada addossata all’Ente proprietario e custode della strada sulla base della prova della dinamica del fatto e dei due requisiti richiamati in precedenza (rapporto di custodia e rapporto di causa – effetto).

Inoltre, tale responsabilità può essere esclusa (anche solo parzialmente) nell’ipotesi del “caso fortuito”, ovverosia nel caso in cui l’Ente proprietario dimostri che, indipendentemente dalla buca (o altra insidia di cui trattasi), il sinistro sia stato conseguenza (anche solo parzialmente) di altra circostanza non imputabile all’Ente medesimo [ad esempio, un fatto di terzi o addirittura un fatto dello stesso danneggiato (il c.d. concorso colposo del danneggiato responsabile – o corresponsabile – di negligenza, distrazione od altro comportamento illegittimo alla guida del veicolo o nell’incedere per strada)].

Sul piano pratico, a sinistro avvenuto, è preferibile far intervenire immediatamente le Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Carabinieri, etc.), affinché venga prodotto un verbale che registri e riporti, con valore di ufficialità, le condizioni del tratto di strada percorso, ed è opportuno altresì scattare delle fotografie del posto e delle condizioni del mezzo (in caso di danni al veicolo), nonché recuperare immediatamente i nominativi di tutti i testimoni che hanno eventualmente assistito all’incidente.

Se vi sono stati dei danni materiali al veicolo, occorre poi richiedere un preventivo per le riparazioni o, in caso di riparazione effettuata, conservare la relativa fattura.

Se dal fatto sono derivati danni fisici, è necessario recarsi nel più vicino Pronto Soccorso per le diagnosi, le cure e le conseguenti certificazioni sanitarie (queste ultime in un secondo momento, a cura terminate, potranno eventualmente essere integrate con le valutazioni di un medico legale all’uopo incaricato), e conservare fatture e scontrini di tutte le spese mediche sostenute.

Con il possesso di questi elementi potrà istruirsi presso l’Ente proprietario del bene demaniale, ovvero con la compagnia di assicurazioni di cui il primo sia eventualmente munito, la pratica risarcitoria. In caso di esito negativo di quest’ultima, dovrà citarsi in giudizio direttamente l’Ente proprietario.

Sebbene la conoscenza di queste brevi nozioni possa tornare utile nella malaugurata ipotesi di un sinistro, non è banale osservare che la prevenzione deve essere sempre la regola, ed in tal senso è doveroso auspicare che gli Enti pubblici siano solerti e tempestivi nell’adempimento dei propri obblighi di manutenzione, ma che anche i Cittadini, di pari passo, pur prestando sempre attenzione nel verificare dove mettono i piedi quando camminano, siano pronti a segnalare volontariamente e preventivamente alle Autorità l’esistenza di eventuali insidie nell’ottica un propositivo spirito di collaborazione per il bene comune.

martedì 25 Agosto 2015

(modifica il 6 Febbraio 2023, 10:34)

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