Pacchetti turistici e danno da vacanza rovinata

Nicola Spadavecchia e Roberto Sgherza, Avvocati
Cosa prevede il codice del turismo e come comportarsi in caso di danno da vacanza rovinata
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In questo caldo mese di luglio, ricco di aspettative sul piano delle vacanze estive, non potevamo non toccare un argomento di sicuro interesse per chi intenda affidarsi o si sia già affidato ad un viaggio organizzato al fine di conseguire il meritato relax nella bella stagione: il cosiddetto danno da vacanza rovinata.

Senza voler augurare alcunché a chicchessia, è tuttavia sicuramente capitato a molti di dover affrontare disagi, imprevisti o vicissitudini varie nel proprio periodo di ferie, malgrado l’acquisto (talora con un bel po’ di risparmi) di pacchetti turistici che avrebbero dovuto garantire ogni genere di piacere e serenità.

Il danno da vacanza rovinata rappresenta una tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il turista-consumatore, ma costituisce fonte di stress o turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall'organizzatore del viaggio (ad esempio, sistemazioni alberghiere o servizi offerti che si rivelino di livello inferiore rispetto a quelli promessi al momento dell'acquisto del pacchetto turistico). In pratica, è il pregiudizio che deriva al turista dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato, quale occasione di piacere, svago e riposo, senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

È bene rimarcare che si verte in tema di “pacchetti turistici”, che sono quei contratti con i quali un organizzatore o un intermediario si impegnano a procurare ad un terzo (il turista) un insieme di prestazioni aventi ad oggetto viaggi e vacanze e comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualsiasi altro servizio che ad essi si riferisca.

In Italia, la materia ha ricevuto una disciplina organica con il cosiddetto “Codice del Turismo” del 2011, ai sensi del quale (art. 34) i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto.

Il suddetto codice prescrive: che il contratto sia redatto in forma scritta, pena nullità, con precisi termini, contenuti e clausole nel rispetto del diritto di trasparenza; che l’organizzatore e/o l’intermediario forniscano per iscritto al turista informazioni di carattere generale e comunque specifiche informazioni sia prima della conclusione del contratto sia prima dell’inizio del viaggio, potendo altresì consegnare un opuscolo informativo i cui contenuti vincolano gli stessi organizzatore e intermediario in relazione alle rispettive responsabilità.

Orbene, sorvolando – per evidenti ragioni di spazio – sulle altre numerose ed interessanti norme (ad esempio, cessione del contratto, revisione del prezzo, modifiche alle condizioni contrattuali, diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio) che disciplinano i pacchetti turistici, il Codice del Turismo prevede che, nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni (si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati), il turista può chiedere il risarcimento del danno alla persona, il risarcimento per danni diversi dal danno alla persona e, appunto, il danno da vacanza rovinata.

L’art. 47 del citato codice ha individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; ha specificato che l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza (avuto riguardo all’interesse delle parti); ha definito, infine, il danno in esame collegandolo al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Nel danno da vacanza rovinata sono fondamentalmente risarcibili due voci di danno: danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti, e danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress patiti a causa del disservizio).

Il danno economico è ovviamente di agevole quantificazione, giacché corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, oppure ad una congrua riduzione del prezzo medesimo nel caso di limitato godimento conseguito a contrattempi, disservizi o altri disguidi.
Il danno morale, invece, è più difficilmente quantificabile, essendo oggettivamente impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza (che può incidere, infatti, sia sulla sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento obiettivo delle sue aspettative rispetto ad un periodo di relax, sia sotto il profilo del peggioramento del suo rientro alla vita quotidiana, essendosi la vacanza trasformata in un periodo di nervosismo). In questi casi, la liquidazione del danno non può che avvenire in via equitativa.

Quanto all’onere della prova, trattandosi di danno derivante da inadempimento “contrattuale”, il turista è tenuto a provare l’esistenza del contratto di viaggio allegando e possibilmente documentando (anche con fotografie) le circostanze dell’inadempimento di controparte (alloggio di categoria inferiore; lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;
carenza dei servizi pubblicizzati; mancata consegna del bagaglio; cambiamento della località o della struttura per indisponibilità di posti; etc.) al fine di dimostrare la mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto; il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.

È bene ricordare che l’art. 49 del Codice del Turismo  stabilisce che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere sempre contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio; il turista può inoltre sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

Il successivo art. 50 prescrive, poi, l’obbligo per l’organizzatore e l’intermediario di munirsi di contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni, il che costituisce una fondamentale garanzia per il danneggiato. Ai sensi della stessa norma, d’altronde, i singoli contratti turistici possono ben essere affiancati da apposite polizze assicurative, che è opportuno valutare e di cui è importante avere piena conoscenza al momento dell’acquisto del pacchetto, onde poter successivamente tutelarsi nella malaugurata ipotesi di eventi negativi.

All’esito di questo breve excursus, rapidamente descrittivo di una materia che, in ogni caso, ha conosciuto pronunce non sempre conformi a livello giurisprudenziale (cioè di decisioni giudiziali), non possiamo che augurare buone vacanze a tutti! Attenti, però, che…

martedì 21 Luglio 2015

(modifica il 6 Febbraio 2023, 10:34)

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