Le successioni per causa di morte

Nicola Spadavecchia e Roberto Sgherza, Avvocati
Il problema che la materia della successione si preoccupa di affrontare é quello della sorte dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto
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In questa occasione ci soffermiamo su un argomento, quello della succesione, i cui contenuti, per quanto possano apparire scontati, hanno una loro precisa logica che ha generato, nel tempo, la odierna disciplina legislativa, che non è esente da complicazioni.

Con la morte non viene meno solo la persona fisica con la sua sfera affettiva, ma vengono meno anche i rapporti giuridici (beni, diritti, titoli, obblighi, etc.) che facevano capo a quella persona.

Il problema che la materia della successione si preoccupa di affrontare é quello della sorte dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto.

Sul punto, la societá non poteva certo tollerare che tali diritti, rimasti privi di titolaritá, divenissero oggetto di appropriazione da parte di chiunque, pena un inevitabile ed ininterrotto conflitto sociale; d'altra parte, il nostro tipo di società non ammetterebbe che i beni del defunto divengano automaticamente proprietà dello Stato.

Sulla base di queste premesse, nel tempo é prevalsa la tesi di far trasferire i diritti del de cuius (cioè del defunto) ad altre persone, preferibilmente scelte nell'ambito della sua famiglia, con privilegio dei parenti più vicini rispetto a quelli più lontani.

Ed è questa la soluzione adottata dal legislatore: i rapporti giuridici che facevano capo al defunto dovranno essere imputati ai suoi parenti più stretti, vale a dire ai membri della sua famiglia, rispettando il senso comune che vede l'affetto familiare rivolto principalmente al coniuge e ai figli, e poi ai genitori, ai fratelli, ai cugini e così di seguito.

Questi soggetti saranno, se vorranno, gli eredi del defunto ed acquisiranno la titolarità delle sue posizioni giuridiche, sia attive che passive (se, ad esempio, il defunto era proprietario di un appartamento, proprietari diverranno i suoi eredi; se, all'opposto, il defunto era debitore di una somma di denaro, nuovi debitori saranno i suoi eredi).

Alcune domande comuni a questo punto possono essere: ma che cosa viene trasferito agli eredi ? È possibile per il de cuius lasciare le sue sostanze a persone diverse dai suoi familiari ? Ed ancora, è possibile trasferire solo alcuni diritti e non tutto il patrimonio ?

Innanzitutto, in merito alle posizioni giuridiche che sono trasferite per successione, bisogna distinguere tra:
1. successione a titolo universale: si verifica quando una persona acquista tutti diritti ed obblighi del defunto o subentra in una quota degli stessi; tale persona sarà propriamente detta "erede";
2. successione a titolo particolare: si verifica quando una persona acquista solo uno o più diritti od obblighi "determinati"; tale soggetto non sarà erede, ma sarà propriamente detto "legatario" e sarà istituito in un testamento.
Per quanto riguarda i soggetti che partecipano alla successione, nell'ambito della successione a titolo universale distinguiamo ancora due tipi di successione:
1. la successione legittima (cioè per legge), interamente regolata da norme di legge; si applica quando manca un testamento o quando un testamento abbia disposto solo parzialmente del patrimonio del de cuius, sicché è la legge che stabilisce l'ordine e le quote dei successori;
2. la successione testamentaria, che si verifica allorquando il de cuius abbia egli stesso stabilito a chi saranno trasferiti i suoi rapporti giuridici per il tempo in cui non sarà più in vita, redigendo un apposito atto, ossia il testamento.

Vi è infine la successione dei legittimari. In realtà, questa non è propriamente una figura autonoma di successione, in quanto si verifica  in maniera  del tutto particolare allorquando si è in presenza di un testamento.

Con il testamento, infatti, il de cuius non può diseredare alcuni dei suoi parenti più vicini, che la legge, evidentemente ispirandosi al senso comune che la nostra società ha sviluppato, mira comunque a tutelare nonostante ed indipendentemente dalle volontà del defunto. In tal senso, se al testatore è lasciato l'intoccabile diritto di disporre del suo patrimonio, tale diritto non può tuttavia spingersi fino a ledere completamente le posizioni dei suoi parenti più stretti. La legge individua quindi dei soggetti, i "legittimari", ai quali spetta in ogni caso una quota dell'eredità, o una parte dei beni ereditari, anche se il de cuius con un testamento abbia diversamente stabilito.

Veniamo ora ad un ultimo aspetto relativo all'oggetto della successione: che cosa viene trasferito agli eredi?

È intuitivo che certi diritti non possono essere trasferiti agli eredi; non sono, infatti, trasferiti i diritti "personalissimi", che sono strettamente legati all'individualità della persona defunta. Si estinguono, quindi, con la morte i diritti personali.

Si trasmettono, invece, i diritti di natura patrimoniale, proprio perché possono essere attribuiti anche ad altre persone. Pure in quest'ultimo caso, tuttavia, vi sono alcuni diritti patrimoniali che si estinguono con la morte, o perché, per loro natura, non possono essere trasmessi ad altre persone oppure perché il rapporto su cui sono fondati è intuitu personae (cioè legato alla specifica scelta di una persona). Non si trasmettono, quindi, i diritti e gli obblighi scaturenti da un contratto di mandato, che è contratto intuitu personae; non si trasmettono i diritti di uso, abitazione e usufrutto.

Ancora una volta senza la pretesa di esaurire una materia vasta e, invero, davvero complicata, si è provato a chiarire alcuni aspetti che talora possono sfuggire a chi non conosce l'argomento ma deve nel corso della sua vita inevitabilmente affrontarlo, da un lato o dall'altro della barricata.

venerdì 19 Giugno 2015

(modifica il 6 Febbraio 2023, 10:34)

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