Cronaca

Lidi balneari in rivolta contro Guglielmo Minervini

Maurizio Altomare
Un'ordinanza esageratamente dura per regolamentare il turismo e le strutture balneari
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Lunedì 4 Luglio 2005 il sito della Regione Puglia pubblicava questo comunicato: “Ho letto con piacere – scriveva l’assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Guglielmo Minervinil’invito di un imprenditore turistico pugliese a collaborare per evitare il ‘caos’ sulle spiagge pugliesi. Un invito a collaborare rappresenta anche una reciproca offerta di disponibilità a collaborare. Il metodo, è quello giusto. La pianificazione delle coste, come qualsiasi altra progettualità politica, non può prescindere dal confronto democratico e da forme di partecipazione attiva che coinvolgano i soggetti interessati.
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rnProprio ieri mattina
ha continuato l’assessoreho incontrato i rappresentanti del Sindacato Italiano Balneari ( sib), nei livelli regionale e provinciali, ed il direttore regionale della Confcommercio ed avviare così un lavoro partecipato e utile sulla questione ‘calda’ delle coste pugliesi.
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rn“Entro questo mese poi –
ha concluso l’assessore Minervini– sarà attivato un Tavolo di concertazione con i rappresentanti degli stabilimenti balneari, i ristoratori, gli albergatori, rappresentanti dell’Anci ( Ass. Nazionale Comune d’Italia, ndr), dell’Upi ( Unione Province Italiane, NDR) , del WWF e di Lega Ambiente con l’obiettivo di predisporre una sorta di ‘abaco’ degli interventi in grado di definirne la tipologia e la qualità ed una ‘Carta delle Regole’ da integrare nel Piano delle coste pugliesi”.

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Vediamo se è andata proprio così.

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E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.70 dell’8 giugno 2006 l’ordinanza per il turismo e le strutture balneari emessa dall’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva che ha mandato in bestia i gestori di tutti i lidi balneari molfettesi.
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rnPerché? Soprattutto perché a sottoscrivere tale ordinanza è stato il “nostro molfettese in Regione”, l’Ass. Guglielmo Minervini accusato di aver esagerato su alcune decisioni. Da quanto appare non sembra proprio che qualche gestore, come da dichiarazioni del 4 luglio 2005, abbia potuto “collaborare” a definire le disposizioni che vi riportiamo.
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rnOvviamente vi riportiamo i passaggi più significativi che hanno messo in subbuglio i lidi balneari locali.

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L’ordinanza si presenta così:

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“RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti nell’ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia;

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ORD I N A :
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rnPRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
rn2. durante la stagione balneare E’ VIETATO:

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j) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, soprattutto in materia di inquinamento acustico;

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k) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio e/o altre attrezzature mobili la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso.  Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. Il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare le predette prescrizioni. La reiterata inosservanza del predetto divieto da parte dei concessionari frontisti, costituisce motivo di decadenza della stessa concessione demaniale marittima.

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m) praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.), sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa.

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p) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc. ), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione del Settore regionale al Demanio e Patrimonio o dell’Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima dell’evento). Nell’ambito dell’area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l’installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;

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s) effettuare pubblicità mediante l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;

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rnDISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
rnCapo A)
rnDisciplina generale degli arenili
rn2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente all’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dalle ordinanze in vigore dell’Autorità marittima competente, devono:

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b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, al Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione;

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4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

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5. Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, la fascia di spiaggia (battigia) al libero transito può essere eccezionalmente ridotta, previa formale autorizzazione della Regione Puglia, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

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L’ordinanza si conclude poi così.

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ART. 8
rnDISPOSIZIONI FINALI

rnL’Ordinanza n. 1/2005 è abrogata e sostituita dalla presente, che deve essere esposta come precedentemente indicato.
rnE’ fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza; sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantire l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
rnI trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte, per la violazione degli articoli 1164 del C.d.N. nonché, in relazione alle disposizioni di cui agli art. 4 Capo A) – punto 2 lett. a) -, Capo B)- punto 1 e Capo C), per la violazione dell’art. 650 del Codice Penale, la cui reiterata inosservanza comporta per le aree in concessione l’adozione del provvedimento di decadenza.

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E’ fatta salva l’osservanza di tutte le norme in materia amministrativa, urbanistica e sanitaria vigenti.

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Bari, li 25 maggio 2006

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Il Dirigente del Settore
rnMichele Loffredo

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L’Assessore
rnProf. Guglielmo Minervini

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Una ordinanza dell’assessore regionale alla trasparenza e cittadinanza attiva del 25 maggio 2006, n.1, che farà molto “rumore” nei prossimi giorni. I lidi balneari non resteranno certamente a guardare e hanno già dichiarato di voler prendere delle posizioni di contrasto.

lunedì 12 Giugno 2006

(modifica il 7 Agosto 2022, 16:24)

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